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La responsabilità del datore di lavoro derivante dalla inadempienza degli obblighi formativi

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24417/2021, torna ad affrontare la delicata tematica della responsabilità del datore di lavoro nel caso di infortunio del lavoratore che sia derivato da una negligenza dello stesso, ma dipendente dalla mancanza di un’adeguata formazione professionale.

Il caso in esame riguardava il riconoscimento della penale responsabilità in capo al datore di lavoro per il delitto di omicidio colposo commesso in danno di un proprio dipendente, deceduto nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni a causa dell’impiego di modalità non perfettamente adeguate alle attività da eseguire.

La Suprema Corte, dopo aver richiamato un passaggio della sentenza di secondo grado (che confermava la condanna del datore) nella quale si osservava che “in un giudizio di
valore la maggiore agilità o speditezza del lavoro non può superare la necessaria adozione dei presidi di sicurezza”
, ha infatti stabilito che “il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell’espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi e l’adempimento di tali obblighi non è escluso, né è surrogabile, dal bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente sui realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro.”.

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