L’irrilevanza del contatto fisico tra agente e vittima nel delitto di violenza sessuale: Cass. Pen. III Sez. n. 5688 del 2025

La sentenza n.5688/2025 della III Sez. Penale della Corte di Cassazione affronta una questione di particolare rilevanza giuridica, ossia la configurabilità del reato di violenza sessuale in assenza di contatto fisico tra autore e vittima. Il provvedimento si sofferma sull’interpretazione dell’articolo 609-bis del Codice Penale, valorizzando una lettura estensiva della nozione di “atti sessuali”. Infatti come statuito dagli Ermellini:

Il reato di violenza sessuale può configurarsi indipendentemente da un contatto fisico tra l’agente e la vittima allorquando venga lesa la capacità di autodeterminazione di quest’ultima per essere stata costretta, mediante violenza o minaccia (609 bis, 1° comma), ovvero indotta (609 bis, 2° comma) alla profanazione della sua sfera sessuale.

Ricorrono in tal caso inequivocabilmente tutti gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa, ivi compresa la sussistenza dell’atto sessuale per la configurabilità del quale non è affatto richiesto il collegamento fisico tra i due protagonisti, essendo sufficiente il coinvolgimento corporeo del soggetto passivo, il quale deve essere, secondo l’espressa formulazione della norma, costretto o indotto a compierli o a subirli per soddisfare, indipendentemente dalla zona corporea attinta e dalla realizzazione della finalità di appagamento dei propri istinti libidinosi da parte dell’agente, le richieste di quest’ultimo.

La fattispecie prospettata dinanzi al Giudice di Legittimità riguardava un imputato che aveva costretto, con minaccia, la persona offesa a realizzare, col proprio cellulare, un video nel quale compiva atti di autoerotismo, senza che lo stesso avesse assistito alla sua esecuzione, neppure virtualmente, avendolo ricevuto via “whatsapp” qualche ora dopo. E ancora, “ai fini dell’integrazione del delitto di violenza sessuale, l’immediatezza dell’interazione tra soggetto agente e persona offesa, nel caso in cui tra di essi non via sia stato contatto fisico, non coincide necessariamente la sua contestualità, potendo essere differita allorquando l’atto involgente la propria corporeità sessuale, posto in essere dalla persona offesa, costituisce effetto della “vis” psichica ovvero della condotta induttiva su di lei esercitata, nell’ambito di un rapporto di causa-effetto, dal soggetto agente, indipendentemente dalle finalità perseguite.

In questa prospettiva, la pronuncia si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale volto a garantire una protezione ampia della libertà sessuale, non limitandola a mere aggressioni fisiche, ma includendo anche condotte che incidano sulla sfera sessuale della vittima con modalità indirette o virtuali.

 Versione integrale:Cass-5688-2025

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